Privacy Service D. Lgs. 196/2003  Scadenze 
Scadenze
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Il Codice della privacy definisce in un allegato (allegato B) il dettaglio delle misure minime di sicurezza. L’allegato B sostituisce il d.P.R. n. 318/1999 con alcune integrazioni.
Il Codice della privacy fissa alcune scadenze per adeguarsi alle nuove prescrizioni dell’allegato B.
Le misure minime di sicurezza dell’allegato B devono essere adottate entro il 31 marzo 2006. Ciò risulta dall’ultima proroga che il Governo ha previsto con il decreto legge “milleproroghe” dello scorso 22 dicembre 2005 (vedi l’articolo “22 dicembre 2005 – Ennesima proroga: chi vivrà vedrà” in “News”).
Tuttavia, il titolare che alla data del 1° gennaio 2004 disponesse di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l’immediata applicazione delle misure minime, deve descrivere le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura.
In questo caso il titolare deve adottare ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi, adeguando comunque i medesimi strumenti al più tardi entro il 30 giugno 2006.