Privacy Service D. Lgs. 196/2003  News 
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23 novembre 2005 - Prosegue il tentativo di escludere gli avvocati dall’applicazione della normativa sulla privacy
Competenza verticale
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Di Paolo Corbolante

Un primo tentativo era gia stato fatto nel corso del 2004, quando l’Organismo Unitario dell’Avvocatura, con argomentate motivazioni, aveva chiesto ufficialmente alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati di inserire un articolo nel D. Lgs. n. 196/2003 che prevedesse l’esclusione dell’applicazione del Codice della Privacy ai professionisti iscritti negli albi degli avvocati e nei registri dei praticanti abilitati in riferimento ai dati trattati per fini professionali. Le ragioni di questa richiesta si basavano sostanzialmente sul fatto che la categoria degli avvocati già possiede un codice deontologico che garantisce la riservatezza dei dati nel rapporto avvocato-cliente. Per l’Organismo Unitario dell’Avvocatura, quindi, l’applicazione della legge sulla Privacy sarebbe inutile.
Dei giorni scorsi è la notizia che al XXVIII Congresso Nazionale Forense, svoltosi a Milano, l’Avvocatura ha approvato la mozione di calendarizzazione delle proposte di legge da parte dei propri organi di rappresentanza per ottenere l’esenzione dall’applicazione della legge. Secondo una nota, l’Avvocatura definirebbe il Codice della Privacy un “intervento legislativo invasivo” nel rapporto di fiducia tra cliente ed avvocato. Anche il legislatore ed il Garante per la privacy si sono accorti della peculiarità dell’attività forense ed è per questo che, con una serie di provvedimenti, avevano già esonerato gli avvocati da una serie di adempimenti previsti dal Codice (notificazione al Garante, informativa e consenso del cliente, etc.).
In realtà, il Codice della Privacy dev’essere visto come un indispensabile completamento del Codice deontologico e non come un’ulteriore ostacolo allo svolgimento dell’attività forense: la sottovalutazione del fattore sicurezza nel trattamento dei dati personali aumenta senz’altro la vulnerabilità dei sistemi di protezione dell’intero processo produttivo di uno studio legale. Una maggiore attenzione al fattore sicurezza dei dati personali, quale quella richiesta dal d. lgs. n. 196/2003 nella sua specificità tecnica e logica, costituisce uno strumento di potenziamento e di acquisizione di clientela perché le modalità adottate nel trattamento dei dati dei clienti costituirà un fattore determinante nella scelta del professionista da parte di questi.
Visto inoltre che, ai fini della riservatezza e sicurezza nel trattamento dei dati, l’Avvocatura ritiene sufficiente l’applicazione del Codice Deontologico Forense, in teoria ogni professionista applicherebbe da sempre delle norme di buon senso per garantire la privacy. Ma allora non si capisce perché si abbia così tanta paura di controlli da parte della Guardia di Finanza che hanno l’unico scopo di far rispettare proprio tali norme!

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